| Disciplina per il riconoscimento dell'IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE e l'attività regionale di certificazione in materia agricola – Adozione Linee Guida Regionali |
| Venerdì 18 Giugno 2010 |
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Il soggetto che esercita attività agricola (e cioè coltivazione del fondo e/o selvicoltura e/o allevamento di animali e/o attività connesse), che risulta essere in possesso di Partita IVA per l'attività agricola (nonché, se non rientrante nelle fasce di esenzione, di iscrizione all'INPS per la previdenza agricola), può essere considerato Imprenditore agricolo - ai sensi dell'art. 2135 del codice civile - senza necessità di ulteriori accertamenti, anche se esercita in modo prevalente un'altra attività. Pertanto, con Deliberazione di Giunta regionale n. 395/2010, è stata data attuazione alla normativa nazionale, con l'approvazione delle Linee Guida in materia di riconoscimento delle figure professionali in agricoltura.
Società agricola
L'iscrizione nello stesso ha una validità di 5 anni. Scaduto tale termine, in mancanza di una nuova domanda di riconoscimento, il soggetto iscritto verrà automaticamente cancellato dall'elenco.
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Con Determinazione del Direttore Generale n. 196/2012 è stato approvato l'Elenco per un Catalogo regionale dell'offerta formativa per Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), integrato con successivi provvedimenti n. 301 e n. 302 del 27 marzo 2012.
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| Ultimo aggiornamento Giovedì 19 Aprile 2012 |
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