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Home Agricoltura Prime disposizioni urgenti in materia di ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione (VINACCE) – CAMPAGNA 2009/2010
Prime disposizioni urgenti in materia di ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione (VINACCE) – CAMPAGNA 2009/2010
Mercoledì 21 Ottobre 2009

vinacceLa Regione Molise ha recepito le indicazioni ministeriali in materia di sottoprodotti della vinificazione (VINACCE), al fine di assicurare i necessari controlli per prevenirne eventuali usi illeciti. Possono effettuare l'uso agronomico (interramento) delle vinacce:

  • i produttori che impiegano nel processo di lavorazione aziendale esclusivamente le uve provenienti dall'attività di coltivazione dei vigneti in conduzione, così come risulta dallo schedario vitivinicolo del Molise;
  • i produttori che ottengono dalla lavorazione delle loro uve un quantitativo di mosto compreso tra hl. 25 e hl. 100.

Il limite massimo di vinacce che possono essere utilizzate quale ammendante organico nei terreni di proprietà, non deve superare 30 q.li/ha..
E' fatto divieto di spandimento delle vinacce, nei seguenti casi:

  • entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua;
  • sui terreni innevati, gelati, con frane in atto e sui terreni saturi d'acqua;
  • tra il 15 novembre ed il 15 febbraio di ogni anno, nelle zone designate vulnerabili ai nitrati di origine agricola.

I produttori che effettuano l'uso agronomico delle vinacce sono tenuti a presentare apposita comunicazione all'Ufficio dell'ICQ regionale, al fine di consentire la verifica del rispetto della normativa vitivinicola, entro il quarto giorno antecedente l'inizio delle operazioni di spandimento.

 

Allegati
Scarica questo file (DGR_954_2009_Approvazione_Disposizioni_Urgenti.pdf)DGR_954_2009_Approvazione_Disposizioni_Urgenti.pdf
Scarica questo file (Allegato_A_Comunicazione_Spandimento.pdf)Allegato_A_Comunicazione_Spandimento.pdf
Ultimo aggiornamento Venerdì 27 Novembre 2009
 
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