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Home Lavoro e Pari Opportunità Regolamento attuativo della legge regionale n. 3/2008 avente ad oggetto: “Disciplina in materia di apprendistato”
Regolamento attuativo della legge regionale n. 3/2008 avente ad oggetto: “Disciplina in materia di apprendistato”
Martedì 19 Gennaio 2010

L'apprendistato è un istituto contrattuale diretto all'inserimento lavorativo dei giovani che, tra l'altro, consente l’acquisizione di una qualifica, di un diploma professionale o di un titolo di studio. La formazione in apprendistato può trovare realizzazione, nell’ambito delle seguenti tipologie di contratto:

  • apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione finalizzato al conseguimento di una qualifica di istruzione e formazione professionale, a cui possono accedere soggetti di età compresa tra i 16 ed i 18 anni, che non abbiano ancora completato il percorso formativo;
  • apprendistato professionalizzante finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale, attraverso la formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, al fine di accrescere la professionalità dell'individuo e di farlo diventare un lavoratore qualificato.  Può essere stipulato da datori di lavoro appartenenti a tutti i settori produttivi con soggetti dai 18 ai 29 anni d'età. Il contratto può altresì essere stipulato con soggetti che abbiano compiuto i 17 anni d'età e siano in possesso di una qualifica professionale; 
  • apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione finalizzato alla acquisizione di un titolo di studio secondario, di una laurea o di un diploma di specializzazione, nonché, per la specializzazione tecnica superiore, integrando la formazione in azienda con la formazione erogata da una istituzione scolastica secondaria, da una università, o da altre strutture formative.  Possono accedervi soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni.

La Regione Molise, con legge regionale n.3/2008, ha disciplinato la materia dell'apprendistato, che oggi trova attuazione ed esecuzione, con la pubblicazione del relativo regolamento regionale. Quest'ultimo, trova applicazione nei riguardi dei datori di lavoro appartenenti ai settori produttivi per i quali la contrattazione collettiva ha disciplinato l’apprendistato professionalizzante.
Oltre a regolamentare, dettagliatamente, le modalità di attuazione della normativa regionale in materia, la formazione esterna e la formazione interna all’azienda, individuandone, tra l'altro,  l'entità e la forma dei contributi regionali per la loro realizzazione, il regolamento individua aiuti all'occupazione, stabilendo che, per ogni contratto di apprendistato trasformato, alla scadenza, in contratto di lavoro a tempo indeterminato, venga riconosciuto all’impresa, un incentivo economico pari ad Euro 20 mila, a condizione che l’apprendista abbia svolto la formazione obbligatoria o formale,  in conformità a quanto previsto dalla  legislazione nazionale.
Tale incentivo è concesso, su richiesta dell’impresa al competente Servizio, entro e non oltre trenta giorni dalla data di trasformazione del contratto di apprendistato - sulla base dell’allegato C - e non è cumulabile con altri incentivi economici di eguale natura, riconosciuti dalla Regione. 

 

Sul BURM n. 4 del 16 febbraio 2010 è stato pubblicato un avviso di rettifica relativamente a due refusi presenti nel testo del regolamento regionale in materia di apprendistato.

 

 

Allegati
Scarica questo file (Legge_regionale_3_2008_Disciplina_Apprendistato.pdf)Legge_regionale_3_2008_Disciplina_Apprendistato.pdf
Scarica questo file (Regolamento_Attuativo_Apprendistato.pdf)Regolamento_Attuativo_Apprendistato.pdf
Scarica questo file (ALLEGATO_A_Parere_Conformità.doc)ALLEGATO_A_Parere_Conformità.doc
Scarica questo file (ALLEGATO_B_Piano_Formativo.doc)ALLEGATO_B_Piano_Formativo.doc
Scarica questo file (ALLEGATO_C_Richiesta_Incentivo.doc)ALLEGATO_C_Richiesta_Incentivo.doc
Scarica questo file (Avviso_rettifica.pdf)Avviso_rettifica.pdf
 
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