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Home Turismo Norme per l'Esercizio del Turismo rurale in Molise
Norme per l'Esercizio del Turismo rurale in Molise
Martedì 21 Giugno 2011

L'offerta turistica regionale è stata integrata con la disciplina approvata con legge regionale n. 9/2011, con la quale sono state definite le "Norme per l'Esercizio e la promozione del Turismo rurale".
La definizione di turismo rurale ricomprende molteplici attività finalizzate alla corretta fruizione dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio, alla conoscenza ed alla valorizzazione dell'agricoltura locale nonché all'ospitalità, alla ristorazione e al tempo libero. Le attività ricettive e di ristorazione sono svolte in immobili già esistenti, ubicati in aree rurali, o in centri abitati, frazioni o borghi posti al di fuori del capoluogo del comune, recanti caratteristiche di ruralità e che conservino le peculiarità dell'edilizia tradizionale della zona. Tali immobili assumono la denominazione di “Dimora rurale”. Gli arredi ed i servizi degli immobili e delle strutture si ispirano alla tradizione e alla cultura rurale della zona e le attività proposte devono in ogni caso essere compatibili con la tradizione di ciascun territorio.
Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge è emanato un regolamento regionale finalizzato a definire, in particolare, le caratteristiche dimensionali e strutturali delle dimore rurali nonché le caratteristiche e le tipologie dei servizi.
Possono essere ammessi a svolgere attività di turismo rurale i seguenti operatori:

  • imprenditori del turismo e imprenditori agricoli, singoli o associati;
  • gestori, singoli o associati, di strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e di ristorazione, in possesso dei requisiti previsti per  le dimore rurali, iscritti agli appositi registri delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • gestori di servizi di organizzazione e supporto alle attività sportive all'aria aperta e del tempo libero, iscritti negli appositi albi professionali e negli specifici registri delle Camere di commercio.

La legge in oggetto istituisce l'elenco regionale degli operatori del turismo rurale, suddiviso in sezioni e tenuto dalle competenti Province, a cui va presentata la domanda di iscrizione. Possono iscriversi i soggetti ammessi a svolgere attività di turismo rurale, in possesso dell'attestato di frequenza del corso di formazione professionale per operatore del turismo rurale. La Regione promuove, attraverso enti di formazione accreditati dal sistema regionale, corsi di formazione per operatori e preposti all'espletamento di attività di turismo rurale.
L'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori del turismo rurale è condizione necessaria per accedere ai contributi finanziari erogati dalla Regione, anche per interventi cofinanziati.
Coloro che intendono esercitare l'attività ricettiva in forma imprenditoriale sono tenuti a presentare una specifica segnalazione al comune dove ha sede la Dimora rurale. L'interessato può avviare l'attività dalla data di presentazione della segnalazione.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità con profilo uniforme per gli esercizi del turismo rurale.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, avvenuta sul BURM n. 16 del 16 giugno 2011.

 

Gli operatori del turismo rurale, iscritti all'elenco regionale di cui all'articolo 18 della legge regionale n, 19/1995, in possesso dell'autorizzazione comunale alla data di entrata in vigore della presente legge, sono automaticamente iscritti all'elenco  regionale degli operatori del turismo rurale e sono esonerati dall'obbligo di frequenza dei corsi per operatore di turismo rurale.

 

 

Allegati
Scarica questo file (LR_9_2011_Norme_per_l\'esercizio_del_Turismo_rurale.pdf)LR_9_2011_Norme_per_l\'esercizio_del_Turismo_rurale.pdf
 
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